Sez. 6, Sentenza n. 9166 del 17/01/1980 Ud. (dep. 24/07/1980) Rv. 145894 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PARTI ALIMENTARI - DENOMINAZIONI DA APPORRE SULL'INVOLUCRO - AGGIUNTA DI ALTRE SCRITTE - DIVIETO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PARTI ALIMENTARI - DENOMINAZIONI DA APPORRE SULL'INVOLUCRO - AGGIUNTA DI ALTRE SCRITTE - DIVIETO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art 35 della legge 4 luglio 1967 n 580, che stabilisce nel quarto comma che le 'denominazionì della pasta, da apporre sullo involucro, devono essere quelle previste dagli artt 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni, va inteso nel senso che nell'ambito stretto delle denominazioni e vietato aggiungere altre terminologie qualitative o esplicative di qualsiasi genere, anche se innocue, e non gia nel senso che sia vietato aggiungere sugli imballaggi ed involucri altre scritte. (nella specie e stata esclusa la contravvenzione nel fatto di aver aggiunto alla denominazione indicata sull'involucro la scritta 'tagliatelle alla bolognesè).*
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1967 num. 580 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)