Sez. 5, Sentenza n. 596 del 04/02/1999 Cc. (dep. 15/03/1999) Rv. 213594 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ipotesi previste dal primo comma e dal secondo comma dell'art.304 cod. proc. pen. - Differenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di misure cautelari personali, le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare previste dall'articolo 304, commi uno e due, cod. proc. pen., si distinguono non solo perché solo le prime consentono di limitarne gli effetti ad alcuni degli imputati, escludendo cioè coloro cui le cause di sospensione non si riferiscono e che facciano richiesta di separazione del procedimento, ma anche perché la sospensione prevista dall'articolo 304 comma uno può essere disposta d'ufficio dal giudice, mentre quella prevista dall'art 304 comma due presuppone la richiesta del PM. (La Corte ha argomentato sul punto osservando che la distinzione trae origine non solo dalla dizione letterale della norma dell'art 304 cod.proc.pen., la quale a proposito delle sospensioni previste dal primo comma dispone che "i termini...sono sospesi", mentre con riferimento a quelle del secondo comma precisa che "i termini...possono...essere sospesi"; ma anche perché le situazioni previste dal primo comma sono specificamente disciplinate ed indicate dalla legge ed obiettivamente rilevabili dal giudice, il quale è tenuto a disporre la sospensione, con declaratoria meramente dichiarativa, senza margini per valutazioni discrezionali non appena una delle condizioni abbia a verificarsi.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)