Sez. 1, Sentenza n. 5819 del 16/12/2003 Cc. (dep. 12/02/2004) Rv. 228159 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Coimputato - Richiesta di separazione del processo e di prosecuzione dello stesso - Sospensione - Operatività.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 304, comma quinto, cod. proc. pen., è sufficiente che il coimputato, cui non si riferisce la causa di sospensione, abbia esercitato il diritto facoltativo di chiedere che si proceda nei suoi confronti e non pure che sia stata disposta dal giudice che procede la separazione del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)