Sez. L, Sentenza n. 4590 del 26/04/1991 (Rv. 471860 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Pasti o indennità sostitutiva - Inclusione - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Alla stregua della formulazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nella nozione di retribuzione imponibile a fini previdenziali devono essere comprese anche quelle oblazioni o vantaggi indiretti che abbiano funzione di salvaguardia del salario, ancorché non in relazione di stretta corrispettività con le prestazioni di lavoro. Pertanto, ai detti fini, deve tenersi conto della somministrazione in natura dei pasti o dell'indennità sostitutiva di mensa che il datore di lavoro corrisponda ai propri dipendenti, non rilevando in contrario la facoltatività dell'utilizzazione del servizio; mentre quando costoro concorrono alla relativa spesa con somma che eguagli o superi il valore convenzionale del pasto, fissato con decreto presidenziale, non sussiste per la prestazione di detto servizio obbligo di contribuzione soltanto qualora il datore di lavoro provi sia la non dipendenza della prestazione stessa dal rapporto di lavoro, sia la reale equivalenza del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)