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Sez. L, Sentenza n. 1103 del 09/02/1999 (Rv. 523078 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate per il servizio di mensa in periodo anteriore al D.L. 29 marzo 1991 n. 103 - Inclusione - Facoltatività della fruizione del servizio e mancata previsione di una indennità sostitutiva - Irrilevanza - Qualificazione del vitto come prestazione in natura - Condizione - Valore convenzionale del pasto - Rilevanza - Rimborso di somme pari all'importo speso per i pasti presso pubblici esercizi - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523078-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - relativamente ai periodi di paga ai quali non sono applicabili l'art. 9 bis comma primo del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, e l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi dell'assicurazione obbligatoria sulle somme erogate per il servizio di mensa, non rilevando in contrario la facoltatività dell'utilizzazione del servizio stesso o la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui il lavoratore non intenda fruirne. In relazione alla regola di cui all'art. 29 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, il vitto deve essere considerato come prestazione in natura, assoggettata a contribuzione sulla base del valore convenzionale del pasto (come stabilito con decreto ministeriale), se corrisposto in attuazione di un obbligo contrattuale, indipendentemente dal fatto che la mensa sia organizzata direttamente dal datore di lavoro ovvero assicurata mediante buoni pasto spendibili presso pubblici esercizi; il rimborso da parte del datore di lavoro di somme pari agli importi spesi dai lavoratori per la consumazione dei pasti presso pubblici esercizi concreta invece un'ipotesi di prestazione in danaro, per i quali - alla stregua della disciplina applicabile "ratione temporis" - l'ammontare erogato va interamente assoggettato a contribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)