Sez. L, Sentenza n. 214 del 11/01/2010 (Rv. 611352 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Termine per l'inizio o la prosecuzione del giudizio disciplinare - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendente INAIL.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici condannati in sede penale, ai fini della decorrenza del termine per l'inizio o la prosecuzione del procedimento, occorre che l'Amministrazione - perché possa avere un'esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli sotto il profilo disciplinare - venga a conoscenza della sentenza integrale e non già del semplice dispositivo. Ne consegue che detto termine decorre dalla data della lettura del dispositivo in udienza soltanto nel caso di contestuale lettura della motivazione, così pubblicandosi l'intera sentenza ai sensi dell'art. 545, terzo comma, cod. proc. pen., dovendosi negli altri casi ritenere che esso decorra dalla data del deposito della motivazione in cancelleria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)