Sez. L, Sentenza n. 16213 del 10/07/2009 (Rv. 609555 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Termine di centottanta giorni per la prosecuzione o il promovimento del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza completa di motivazione in cancelleria - Diversa decorrenza in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici condannati in sede penale, ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la prosecuzione o il promovimento del procedimento occorre che l'Amministrazione - perché possa avere un'esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli sotto il profilo disciplinare - venga a conoscenza della sentenza integrale e non già del semplice dispositivo, dovendosi ritenere che - anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna - il legislatore, con la locuzione "sentenza irrevocabile di condanna", abbia inteso riferirsi all'esaurimento di tutti gli incombenti propri della fase o del grado del procedimento penale, che si realizza, senza possibilità di distinguere a seconda del contenuto della pronuncia, con il deposito della sentenza completa di motivazione, da comunicare all'Amministrazione, e non con la mera lettura del dispositivo in udienza.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)