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Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 12/11/1968 (Rv. 337049 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - NATURA REALE DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1968-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337049-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - NATURA REALE DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*

Per attribuire natura reale ad un'Azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, di cui si chieda la consegna o la restituzione, ma occorre aver riguardo anche alla -causa petendi- su cui la domanda e fondata, con la necessaria conseguenza che la causa deve definirsi di natura personale quando, a fondamento di essa, anziche un diritto reale sia dedotto un diverso rapporto in tal caso la Competenza non puo ritenersi regolata dall'art. 21 cod.proc.civ., ma e, invece, disciplinata dagli artt. 18, 19 e 20 stesso codice. (Cfr. 2396-62, 1362-61). Conforme alla sentenza n.607-67, massima n.326597.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)