Sez. 1, Sentenza n. 1324 del 16/12/1970 Ud. (dep. 23/04/1971) Rv. 117656 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - IPOTESI DI CONCORSO ANOMALO - FONDAMENTO ED ESTREMI - GIUDIZIO SULLA SUSSISTENZA DI TALE IPOTESI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - IPOTESI DI CONCORSO ANOMALO - FONDAMENTO ED ESTREMI - GIUDIZIO SULLA SUSSISTENZA DI TALE IPOTESI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 116 cod pen prevede una ipotesi di concorso anomalo nel reato piu grave da parte del concorrente che volle il reato meno grave, oggetto dell'accordo criminoso. Essa trova il suo fondamento nel previo concerto criminoso relativo al reato meno grave e si realizza quando tra l'Azione di chi volle il concordato reato meno grave e l'Azione del compartecipe che commise il reato piu grave sussista un rapporto di causalita materiale e psichica. Si richiede, cioe, che tra i due reati sussista un rapporto di effetto a causa e non di mera occasionalita, e che il reato piu grave costituisca lo sviluppo normale e prevedibile dell'Azione concordata e non gia un fatto nuovo, del tutto indipendente e dovuto all'insorgere di circostanze eccezionali ovvero alla personale ed autonoma Determinazione di chi lo commise. Lo stabilire se sussistano o meno i presupposti del concorso ai sensi dell'art 116 cod pen, costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, e incensurabile in Sede di giudizio di legittimita. (V 107271, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)