diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5170 del 09/02/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153811 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ESCLUSIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ PSICHICA NEI CONFRONTI DEL CORREO CHE NON VOLLE IL REATO DIVERSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153811-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ESCLUSIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ PSICHICA NEI CONFRONTI DEL CORREO CHE NON VOLLE IL REATO DIVERSO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 116 cod. pen. solo un rapporto di mera occasionalità tra reato concordato e reato diverso commesso dal compartecipe vale ad escludere il necessario nesso di causalità psichica nei riguardi del concorrente che non volle il reato diverso. (la Cassazione ha chiarito che l'investimento di un ciclista, previamente concertato tra più soggetti, al fine di cagionarne la morte, ed attuato in modo tale che si poteva verificare la probabile uccisione del medesimo, doveva essere posto a carico del correo, che non aveva concordato con l'esecutore le modalità particolari che fossero idonee, secondo un criterio di normale prevedibilità, ad escludere la possibilità di un evento mortale). (V mass n 144869; (V mass n 117656).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)