Sez. L, Sentenza n. 4342 del 28/06/1986 (Rv. 447107 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - INVITO DEL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE A RIPRENDERE SERVIZIO - OBBLIGHI DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - INVITO DEL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE A RIPRENDERE SERVIZIO - OBBLIGHI DEL LAVORATORE.*
In ipotesi di sentenza che ordini la reintegrazione ex art. 18 stat. Lavoratori del lavoratore illegittimamente licenziato, sentenza cui faccia seguito l'invito del datore di lavoro rivolto al lavoratore di riprendere il servizio, quest'ultimo è tenuto entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione - a pena di risoluzione automatica del rapporto ex art. 18, secondo comma, cit. - a riprendere effettivamente la sua prestazione o quanto meno ad offrirla in modo inequivoco sì da rendere ingiustificato l'eventuale rifiuto del datore di lavoro di riammetterlo nel posto di lavoro. (V 6606/83, mass n 431328; (V 1176/82, mass n 419056).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)