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Sez. 3, Sentenza n. 581 del 09/02/1977 (Rv. 384131 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - INTERVENTO DEL DEBITORE ESECUTATO - NULLITA DEL PIGNORAMENTO PER VIZIO DI FORMA - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI - RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL TERZO - ACCOGLIMENTO DI QUELLA DEL DEBITORE - SENTENZA IN TEMA DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI CONFIGURABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384131-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - INTERVENTO DEL DEBITORE ESECUTATO - NULLITA DEL PIGNORAMENTO PER VIZIO DI FORMA - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI - RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL TERZO - ACCOGLIMENTO DI QUELLA DEL DEBITORE - SENTENZA IN TEMA DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI CONFIGURABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*

Qualora il debitore esecutato intervenga nel giudizio di opposizione proposto dal terzo, per far valere lo stesso motivo di nullita del pignoramento per vizio di Forma (adozione delle modalita per il pignoramento mobiliare per staggire un immobile) dedotto dal terzo, la sentenza con la quale il pretore, quale giudice dell'esecuzione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal terzo per difetto di legittimazione dell'opponente ed, accogliendo l'opposizione del debitore, dichiara la nullita del pignoramento nei confronti di lui, deve qualificarsi come sentenza in tema di opposizione agli Atti esecutivi, come tale non appellabile, ma soltanto impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)