Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 09/08/1997 (Rv. 506626 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Parti del relativo giudizio - Debitore esecutato - Litisconsorte necessario - Partecipazione fin dal momento iniziale del procedimento - Necessità - Esclusione - Mancata integrazione del contraddittorio al momento della decisione - Conseguenze - Controllo ex officio in ogni stato e grado del processo - Legittimità - Eccezioni - Esistenza di pluralità di opposizioni (di terzo e del debitore esecutato) - Riunione dei procedimenti - Omessa notifica dell'opposizione di terzo al debitore - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
Nel giudizio instaurato a seguito di opposizione di terzo all'esecuzione, il debitore riveste la qualità di parte necessaria, in quanto la relativa sentenza non tende al solo accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto, ma ha, per contenuto, l'accertamento, con efficacia di giudicato, della provenienza del diritto spettante all'opponente sul bene del quale il creditore procedente assume l'appartenenza esclusiva al debitore, con conseguente necessità di "vocatio in ius" di quest'ultimo, ex art. 102 cod. proc. civ. (risultando, peraltro, all'uopo sufficiente che la sua partecipazione, se pretermessa all'inizio del procedimento, si spieghi successivamente, in modo che la decisione finale risulti emessa nei confronti di tutte le parti cosidette "necessarie"). La mancata notifica dell'opposizione di terzo al debitore, ove impeditiva del sorgere del regolare contraddittorio consortile, può, pertanto, essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, salvo che il debitore sia stato, comunque, posto, "aliunde", in grado di interloquire tempestivamente (come nella ipotesi in cui, proposta dal medesimo opposizione agli atti esecutivi nel corso della stessa vicenda espropriativa, i due procedimenti vengano riuniti dal giudice competente, rendendo, per l'effetto, il predetto debitore parte rituale dell'unico giudizio così determinatosi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)