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Sez. 3, Sentenza n. 3669 del 28/12/1972 (Rv. 361712 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE CONTRO IL FALLITO - ESTENSIONE - RAPPORTO INSCINDIBILE O NON SEPARATO CON CONDEBITORI IN BONIS - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361712-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE CONTRO IL FALLITO - ESTENSIONE - RAPPORTO INSCINDIBILE O NON SEPARATO CON CONDEBITORI IN BONIS - IRRILEVANZA.*

Anche i crediti per i quali sia stato emesso contro il fallito decreto ingiuntivo devono essere assoggettati al provvedimento di verificazione, per cui la Competenza funzionale dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto (art 645 cod proc civ) cede a quella del tribunale fallimentare, al quale deve necessariamente far capo la cognizione di qualunque pretesa creditoria verso il fallito. Tale vis attractiva opera anche nel caso di un rapporto inscindibile tra fallito e condebitori in bonis e nel caso in cui, pur essendo il rapporto scindibile, si sia creato un cumulo soggettivo e non sia stata disposta la separazione delle cause, a norma dell'art 103, secondo comma, cod proc civ; separazione che costituisce, peraltro, una facolta e non un Obbligo del giudice di merito. (V 2841'62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)