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Sez. 1, Sentenza n. 5830 del 30/10/1980 (Rv. 409652 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - CONDANNA IN PRIMO GRADO DI DUE SOGGETTI AL RISARCIMENTO DEI DANNI NONCHE DI UNO DEI DUE A TENERE INDENNE L'ALTRO - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO NEI CONFRONTI DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO CHIAMATO IN GARANZIA - ATTRIBUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1980-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409652-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - CONDANNA IN PRIMO GRADO DI DUE SOGGETTI AL RISARCIMENTO DEI DANNI NONCHE DI UNO DEI DUE A TENERE INDENNE L'ALTRO - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO NEI CONFRONTI DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO CHIAMATO IN GARANZIA - ATTRIBUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

Nel caso di domanda di condanna, in via solidale od alternativa, di due convenuti al risarcimento dei danni, nonche del secondo a tenere indenne il primo, ove il giudizio d'appello venga instaurato nei confronti della curatela del fallimento del convenuto chiamato in garanzia, gia dichiarato ma non conosciuto nel corso del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve rilevare la devoluzione dell'intera controversia al foro fallimentare, e quindi dichiarare l'improcedibilita di tutte le indicate domande, in considerazione del litisconsorzio necessario processuale formatosi per effetto della stretta interdipendenza delle pretese azionate e del loro tradursi in ragioni creditorie nei confronti del fallimento. (V 3669/72, mass n 361712; (V 1213/71, mass n 351373; (V 1543/66; (V 453/63).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)