Sez. L, Sentenza n. 5041 del 12/08/1986 (Rv. 447698 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - ASSISTENZA OSPEDALIERA - SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 77 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978 - ESTINZIONE AUTOMATICA DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - ASSISTENZA OSPEDALIERA - SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 77 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978 - ESTINZIONE AUTOMATICA DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'Estinzione degli enti mutualistici - già prevista, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 bis del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974 n. 386), al compimento del biennio dalla nomina dei commissari straordinari di cui al primo comma dello stesso articolo - non si è verificata neppure alla scadenza del 30 giugno 1980, termine che l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) fissava per provvedere alla liquidazione degli enti medesimi, giacché tale termine è stato ripetutamente prorogato, prima al 31 dicembre 1980 - in virtù dell'art. 1 del decreto legge 1 luglio 1980 n. 285 (convertito con legge 8 agosto 1980 n. 441) - e poi al 30 giugno 1981 (per le regioni ove le unità sanitarie locali non fossero state ancora costituite), in virtù del decreto legge 30 aprile 1981 n. 168 (convertito con legge 27 giugno 1981 n. 331). Pertanto, fino alla Costituzione delle unità sanitarie locali, attesa la persistenza in vita di detti enti e lo svolgimento in via transitoria dei compiti di assistenza sanitaria da parte dei citati commissari (trasformati in commissari liquidatori dall'art. 2 della legge 29 giugno 1977 n. 349), la titolarità dei rapporti giuridici inerenti all'erogazione dell'assistenza sanitaria è appartenuta, con la relativa legittimazione ad agire e contraddire, agli stessi enti mutualistici, e non all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro (la cui successione agli enti mutualistici non concerne i rapporti attinenti all'assistenza sanitaria, dei quali il legislatore ha, invece, previsto il trasferimento agli enti territoriali preposti all'erogazione dell'assistenza stessa), né alle regioni, aventi in detta fase transitoria compiti d'indirizzo e coordinamento dell'attività dei commissari liquidatori. (V 787/86, mass n 444333).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 12 bis, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 1 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 2, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 3, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 23/12/1977 num. 833 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 13, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Decreto Legge 01/07/1980 num. 285 art. 1, Legge 08/08/1980 num. 441 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 CORTE COST., Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)