Sez. L, Sentenza n. 3018 del 16/04/1988 (Rv. 458561 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEI SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI SINO AL TRASFERIMENTO DEI RAPPORTI ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE - DELLE SUDDETTE UNITÀ - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - DEBITI DEI SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI SINO AL TRASFERIMENTO DEI RAPPORTI ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE - DELLE SUDDETTE UNITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ai debiti dei soppressi enti mutualistici inerenti alle attività di assistenza sanitaria, inclusi quelli maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e quella del trasferimento dei relativi rapporti alle unità sanitarie locali (nella specie, compensi dovuti a medico convenzionato), la legittimazione passiva spetta alla gestione liquidatoria degli enti medesimi, affidata al Commissario liquidatore e poi eventualmente all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, ai sensi dello art. 77 terzo comma della citata legge, non alle suddette unità, le quali non si pongono nella veste di successori nelle passività (od attività) dei disciolti enti. (V 6819/86, mass n 448929; (V 6057/86, mass n 448378; (V 5041/86, mass n 447698; (V 4614/86, mass n 447340; (V 2855/86, mass n 445894; (Conf 5521/87, mass n 454046; (Conf 5012/87, mass n 453618).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)