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Sez. 2, Sentenza n. 3704 del 21/10/1976 (Rv. 382408 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - RISOLUZIONE DELLA COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE - MIGLIORAMENTI EFFETTUATI DAL COMPRATORE - DISCIPLINA DELL'ART 936 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382408-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - RISOLUZIONE DELLA COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE - MIGLIORAMENTI EFFETTUATI DAL COMPRATORE - DISCIPLINA DELL'ART 936 COD CIV - APPLICABILITA.*

Risolto il contratto di compravendita di un immobile, l'art 936 cod civ dettato per le opere fatte da un terzo con materiali propri e applicabile anche in relazione ai miglioramenti (e non soltanto alle addizioni) effettuati sul bene, oggetto del contratto, dal previsto compratore che ne aveva la detenzione. (V 700/59; (V 616/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)