Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 (Rv. 571881 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE | Vendita di imbarcazione nelle detenzione di un terzo - Conseguenze in ordine alle obbligazioni del terzo detentore - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE
Nell'ipotesi di acquisto di bene (nel caso, imbarcazione) che si trovi nell'attuale detenzione di un terzo (nel caso, ormeggiatore), gli obblighi di quest'ultimo con riferimento al bene medesimo rimangono immutati e continuano ad essere regolati dal contratto (nel caso, di ormeggio) concluso con il precedente proprietario (venditore) fino a quando non vengano determinate nuove condizioni al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)