diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10558 del 02/11/1990 (Rv. 469595 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE DELLE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - DOMANDA DEL DIPENDENTE, DI RIVENDICA DELLA QUALIFICA SUPERIORE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469595-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE DELLE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - DOMANDA DEL DIPENDENTE, DI RIVENDICA DELLA QUALIFICA SUPERIORE - INCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario, sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale dell'ente ferrovie dello stato, alla stregua della sua qualità di ente pubblico economico, deve essere affermata anche con riguardo alla domanda con cui il dipendente reclami un inquadramento superiore, deducendo l'espletamento di fatto delle relative mansioni, atteso che le peculiari procedure ed i margini di discrezionalità che caratterizzano l'avanzamento di detto personale integrano espressione di potere non amministrativo, ma privatistico, analogo a quello spettante a qualunque altro imprenditore, e, quindi, non idoneo ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo del lavoratore. (V 1/89, mass n 461260; (V 3945/87, mass n 452792).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)