Sez. U, Sentenza n. 3945 del 23/04/1987 (Rv. 452792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTI DALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1985 N. 210 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTI DALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1985 N. 210 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente ferrovie dello stato, quale successore dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, comporta, con riguardo al personale, la trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di natura privatistica, a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (14 giugno 1985). Ne consegue che in Mancanza di una disciplina transitoria la controversia inerente al rapporto di lavoro che sia ancora in corso a detta data, o del quale si chieda il ripristino dopo la data stessa per la dedotta illegittimità del pregresso licenziamento, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, permanendo la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto per le controversie relative ai rapporti di lavoro cessati in data anteriore alla indicata entrata in vigore della legge n. 210 del 1985.*
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)