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Sez. 6, Sentenza n. 11984 del 24/10/1997 Ud. (dep. 22/12/1997) Rv. 209488 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Legge 7 agosto 1997 n. 267 - Disposizione transitoria - Applicabilità al giudizio di Cassazione - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1997-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209488-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

Qualora le norme processuali mutino nel corso del giudizio, in mancanza di una disciplina transitoria che detti disposizioni diverse, deve trovare applicazione il fondamentale principio di diritto intertemporale, secondo il quale "tempus regit actum", principio che non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'atto legittimamente formatosi (ed acquisito al processo) sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suo compimento. Ne consegue che l'espressa previsione, nella legge n. 267 del 1997, di una disciplina transitoria per il giudizio di merito e la sua assenza per il giudizio di cassazione lascia libero spazio, in quest'ultimo giudizio, all'applicazione del principio sopra richiamato che, in sede di legittimità, trova un'ulteriore ragione giustificatrice nella circostanza che, fermi i principi sull'esistenza e la logicità della motivazione, il fatto, la sua acquisizione al processo e la sua valutazione restano definitivamente fissati sulla base dell'accertamento operato dal giudice di merito, esclusa, peraltro, qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva o analogica della disposizione transitoria dettata dalla legge citata per i giudizi di merito a quello di cassazione. Conf. Sez. 6a, 30 ottobre 1997 n. 10368, Di Palma, in corso di massimazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)