Sez. 2, Sentenza n. 823 del 25/09/1997 Cc. (dep. 22/10/1997) Rv. 208749 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni dell'imputato o delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. - Nuova disciplina di cui alla l. n. 267 del 1997 - Giudizio di legittimità - Immediata applicabilità - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato o dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve prendere atto della nuova disciplina introdotta con la modifica dell'art. 513 cod. proc. pen. dall'art. 1 l. 7 agosto 1997, n. 267 - secondo cui le dichiarazioni predette non possono essere utilizzate nei confronti di altri soggetti se non abbiano superato il vaglio dell'esame dibattimentale, salvo l'accordo delle parti sulla loro lettura - facendone applicazione nel processo pendente in sede di legittimità; non già, tuttavia, espungendo radicalmente dal processo le dichiarazioni dei collaboranti o chiamanti in correità non precedentemente confermate in dibattimento, bensì, in coerenza con i propri compiti istituzionali, sollecitando attraverso l'annullamento della sentenza impugnata il giudice di rinvio al compimento delle attività dettate dalla nuova formulazione del predetto art. 513 cod. proc. pen. ed alla rinnovata valutazione della validità processuale dei mezzi di prova in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)