Sez. 3, Sentenza n. 8696 del 17/06/2002 (Rv. 555097 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA | Disdetta intimata dal concedente - Immediata domanda giudiziale di rilascio per una data futura, previo tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203/1982 - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA
Il concedente di fondo rustico, intimata disdetta del contratto almeno un anno prima della scadenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, può immediatamente agire in giudizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge citata, senza dovere attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)