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Sez. 1, Ordinanza n. 18416 del 06/08/2010 (Rv. 614218 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Domanda di protezione internazionale - Sentenza di rigetto della corte d'appello - Ricorso per cassazione - Deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369 secondo comma cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614218-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'impugnazione per cassazione della pronuncia della corte d'appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero deve essere proposta, ai sensi dell'art. 369 secondo comma cod. proc. civ., mediante deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, non essendo derogata tale disposizione dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nell'art. 35, d.lgs. n. 25 del 2008 e successive modifiche, regolanti il procedimento camerale per Cassazione sulle domande di protezione internazionale. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso nell'ipotesi di omesso deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)