Sez. 1, Sentenza n. 13111 del 28/05/2010 (Rv. 613716 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Domanda di protezione internazionale - Sentenza di rigetto della corte d'appello - Ricorso per cassazione - Disciplina applicabile - Art. 35, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Deposito in cancelleria - Termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della corte d'appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero deve essere proposto, ai sensi dell'art. 35, quattordicesimo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile "ratione temporis", mediante deposito dell'atto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado al ricorrente, e dev'essere notificato alle parti a cura della cancelleria, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto mediante notifica dell'atto ad istanza di parte, nell'ordinario termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)