Sez. 6, Sentenza n. 1613 del 03/07/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112683 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE O MESTIERE RUMOROSO - ART 659 COD PEN - NORMA IN BIANCO - COMPLETAMENTO CON L'ART 66 TU DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE O MESTIERE RUMOROSO - ART 659 COD PEN - NORMA IN BIANCO - COMPLETAMENTO CON L'ART 66 TU DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.*
L'ipotesi di reato, rientrante nella previsione normativa, di cui al secondo comma dell'art 659 cod pen, trova il suo completamento nello art 66 del tu delle leggi di pubblica sicurezza (approv con RD 27 luglio 1934 n 1265), secondo cui 'l'Esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco. Costituendo, quindi, la norma incriminatrice, di cui al secondo comma dell'art 659, una norma penale incompleta o imperfetta (cosiddetta norma penale in bianco), per non essere il precetto normativo pienamente formulato e bisognoso di integrazione attraverso il riferimento a normative contenute in altre Disposizioni legislative o in provvedimenti amministrativi, occorre che, per la sussistenza del reato previsto dalla cennata norma, sia stato fissato il periodo di tempo in cui sia vietato l'Esercizio del mestiere (o della professione) rumorosa.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 66, Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)