Sez. 4, Sentenza n. 7666 del 22/07/1985 Ud. (dep. 20/08/1985) Rv. 170251 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - NORME DI CUI ALL'ART. 659, SECONDO COMMA COD. PEN. - NATURA - NORME PENALI INCOMPLETE O IMPERFETTE - NORME PENALI IN BIANCO - EFFETTI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - NORME DI CUI ALL'ART. 659, SECONDO COMMA COD. PEN. - NATURA - NORME PENALI INCOMPLETE O IMPERFETTE - NORME PENALI IN BIANCO - EFFETTI.*
La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è una norma penale incompleta o imperfetta. Essa, infatti, rientra nella categoria delle norme penali in bianco, cioè di quelle norme penali nella quale il precetto, alla cui inosservanza è collegata l'applicazione della pena, non è compiutamente formulato, richiedendosi per la sua integrazione, un atto normativo di grado inferiore al quale la stessa norma penale in bianco fa espresso rinvio. Ne consegue che per la configurabilità del reato contravvenzionale in esame il competente organo del comune deve aver emanato, in riferimento alla norma primaria del TULPS, art. 66, nelle forme e secondo il procedimento stabilito dall'ordinamento, un regolamento o un'ordinanza che fissi l'orario di lavoro per l'Esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi. Altrimenti, l'esercente di una professione o di un mestiere rumoroso, pur se abbia svolto la propria attività rumorosa in talune ore del giorno, arrecando disturbo alle occupazioni e al riposo di altri soggetti, non può essere riconosciuto responsabile. (V mass n 112683 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)