Sez. 1, Sentenza n. 4267 del 18/07/1979 (Rv. 400783 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE PREVISTO DAL DPR N 660 DEL 1973 - DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NATURA - ANNULLABILITA PER VIZI DEL CONSENSO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE PREVISTO DAL DPR N 660 DEL 1973 - DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NATURA - ANNULLABILITA PER VIZI DEL CONSENSO.*
Nel quadro della normativa di cui al DPR 5 novembre 1973, n 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n 823, la domanda di definizione della controversia in Sede amministrativa si configura come manifestazione di volonta del contribuente diretta a prestare il necessario consenso (dichiarato irrevocabile) per l'applicazione delle Disposizioni speciali contenute nel predetto provvedimento legislativo di condono fiscale: tale manifestazione di volonta costituisce una dichiarazione unilaterale a carattere negoziale ed e suscettibile, in quanto tale, di annullabilita per i motivi previsti in via generale dal codice civile, e, quindi, anche per motivi attinenti a vizi del consenso. (V 895/78, mass n 390223).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1429, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)