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Sez. 1, Sentenza n. 895 del 23/02/1978 (Rv. 390223 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - CONDONO FISCALE - ISTANZA - NATURA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO EX ART 1309 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390223-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - CONDONO FISCALE - ISTANZA - NATURA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO EX ART 1309 COD CIV - ESCLUSIONE.*

All'istanza di condono fiscale ex DL 5 novembre 1973 n 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n 823) non puo essere attribuito il carattere di riconoscimento del debito verso la finanza a termini dell'art 1309 cod civ dato il suo preciso e limitato fine di prestazione del consenso per l'applicazione del meccanismo di Determinazione del tributo. (contra 147/76, mass n 378785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1309, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)