Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 17/03/1981 (Rv. 412188 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il giudice non puo rilevare d'ufficio le cause di interruzione o sospensione della prescrizione non opposte dalle parti, consistendo esse in elementi di fatto, che spetta solo all'interessato dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico. (Conf 840/80, mass n 404242; (Conf 3624/79, mass n 400041; (Conf 1344/71, mass n 351563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)