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Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 17/03/1981 (Rv. 412188 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412188-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il giudice non puo rilevare d'ufficio le cause di interruzione o sospensione della prescrizione non opposte dalle parti, consistendo esse in elementi di fatto, che spetta solo all'interessato dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico. (Conf 840/80, mass n 404242; (Conf 3624/79, mass n 400041; (Conf 1344/71, mass n 351563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)