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Sez. 3, Sentenza n. 9021 del 04/12/1987 (Rv. 456306 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - INOSSERVANZA DELL'ART. 418 COD. PROC. CIV. CIRCA LA FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DA PARTE DELL'ATTORE, NELL'UDIENZA GIÀ FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL SUO RICORSO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456306-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - INOSSERVANZA DELL'ART. 418 COD. PROC. CIV. CIRCA LA FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DA PARTE DELL'ATTORE, NELL'UDIENZA GIÀ FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL SUO RICORSO - RILEVANZA.*

Qualora la domanda riconvenzionale, nelle cause soggette al rito del lavoro, quali le controversie in materia di locazioni, sia stata tempestivamente proposta dal convenuto in Sede di Costituzione, a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., l'eventuale inosservanza del disposto dell'art. 418 cod. proc. civ., circa la fissazione di una nuova udienza per la discussione anche di tale domanda riconvenzionale e la notificazione all'attore del relativo provvedimento, resta irrilevante se l'attore stesso, all'udienza già fissata per la trattazione del suo ricorso, accetti il contraddittorio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. (Conf 4091/82, mass n 422067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)