Sez. L, Sentenza n. 4347 del 19/04/1995 (Rv. 491860 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Irritualità degli atti successivi - Comparizione dell'attore all'udienza fissata ex art. 418 cod. proc. civ. senza proporvi alcuna eccezione al riguardo e svolgendo attività processuali anche in ordine alla riconvenzionale - Sanatoria.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'attore, nei cui confronti sia stata proposta domanda riconvenzionale, compaia all'udienza fissata ai sensi dell'art. 418 cod. proc. civ., senza proporvi alcuna eccezione in ordine alla ritualità degli atti successivi alla riconvenzione - e, in particolare, alla effettiva esecuzione della notificazione prevista dall'art. 418 - e svolgendovi le attività processuali previste come proprie della medesima udienza, anche in relazione alla domanda riconvenzionale, non sussiste alcuna nullità dichiarabile da parte del giudice, sia per difetto di eccezione sollevata al riguardo dall'unica parte legittimata a norma dell'art. 157, secondo comma, sia per il conseguimento, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, dello scopo di garanzia dei previsti adempimenti formali. Infatti la proposizione della domanda riconvenzionale, intervenendo nell'ambito di un rapporto processuale già operante, si perfeziona mediante la sola "editio actionis", all'atto della costituzione del convenuto, mentre la notificazione della stessa domanda, prevista dall'art. 418 come adempimento dell'ufficio, ha natura di mero strumento predisposto nell'interesse dell'attore e diretto a consentirgli l'osservanza del regime di preclusioni che governa il rito speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)