Sez. 5 - , Ordinanza n. 11526 del 11/05/2018 (Rv. 648367 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di successione - Emendabilità dopo la scadenza del termine per la presentazione - Ammissibilità – Limiti - Possibilità di correggere la dichiarazione adeguando il valore ai parametri legali di valutazione automatica - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE
La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 – la cui inosservanza può comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e ss. -, purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta: ne deriva che, in tale arco temporale è, fra l'altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione cd. automatica (art. 34, commi 5 e ss., del detto d.lgs.), e l'Ufficio deve tenere conto della modifica, apportata uniformandosi ai parametri legali, in quanto il dichiarante non può essere assoggettato ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)