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Sez. T, Ordinanza n. 10875 del 23/04/2026 (Rv. 678266-02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di successione - Emendabilità oltre il termine annuale di presentazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678266-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione di successione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; alla correzione non osta l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, come pure l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che fosse riconducibile ad errore emendabile la deduzione di svalutazione dei valori immobiliari intervenuta successivamente alla dichiarazione di successione, trattandosi di fatti sopravvenuti inidonei ad incidere sul quantum cristallizzato dall'accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione).

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)