Sez. 5, Sentenza n. 9274 del 03/12/2014 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 263062 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Esame della fonte diretta - Mancata richiesta della parte - Utilizzabilità della deposizione - Sussistenza - Mancato esercizio dei poteri officiosi - Rilevanza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)