Sez. 3, Sentenza n. 6212 del 18/10/2017 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272008 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Esame della fonte diretta - Mancata richiesta di parte - Utilizzabilità della deposizione - Sussistenza - Mancato esercizio dei poteri officiosi - Rilevanza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)