Sez. 2, Sentenza n. 148 del 15/01/1996 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 204035 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Sequestro - Giudice delegato alla procedura - Incompatibilità con la funzione di componente del Collegio che dispone la confisca - Esclusione - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
In tema di misure di prevenzione, non esiste incompatibilità fra le funzioni di giudice delegato alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 2-sexies legge 31 maggio 1965, n. 575, e l'esercizio delle funzioni di componente del collegio che dispone la confisca, in quanto le funzioni di giudice delegato si esauriscono nel semplice coordinamento dell'attività di temporanea amministrazione dei beni sottoposti al vincolo, senza alcuna incidenza sul provvedimento ablativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)