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Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 20/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209525 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Incompatibilità del giudice - Misure di prevenzione - Giudice pronunciatosi sul sequestro ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965 che decida in ordine alla misura di prevenzione - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209525-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 cod. proc. pen. e 4 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a decidere sulla richiesta di una misura di prevenzione personale del giudice che già si sia pronunciato sul sequestro richiesto a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965; e ciò sia perché, in generale, non sussiste incompatibilità tra giudice della misura cautelare reale e giudice del giudizio di merito, sia perché il sequestro disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione si configura come provvedimento di natura interinale e provvisoria, inserito nel procedimento destinato a sfociare in un provvedimento decisorio relativo alla misura richiesta, senza in alcun modo anticiparne il contenuto. V. Corte cost. 21 marzo 1997 n. 66

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)