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Sez. 2, Sentenza n. 3764 del 29/12/1971 (Rv. 355590 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESPRESSA DEDUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355590-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESPRESSA DEDUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*

L'art 36 della Costituzione, relativo alla equa retribuzione del lavoratore, puo essere applicato anche quando la norma non sia stata espressamente invocata, purche la parte abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e ne abbia richiesta l'adeguamento. Infatti, qualora il prestatore d'opera lamenti di aver percepito una mercede, sia pure convenzionalmente pattuita, rivelatasi poi inadeguata ed incongrua rispetto all'effettiva prestazione del lavoro, e l'intervento del giudice sia stato sollecitato per commisurare il compenso all'attivita in concreto svolta, allora e destinato ad operare, anche se non esplicitamente invocato, lo strumento correttivo e perequativo offerto dal citato art 36, in obbedienza al principio dell'equa retribuzione che, per le sue finalita economiche e sociali, si inserisce nel quadro dei diritti assoluti ed irrinunciabili del lavoratore; e l'eventuale sua inosservanza puo essere denunciata anche nei confronti di una pattuizione collettiva. (Conf 1145'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)