Sez. L, Sentenza n. 235 del 20/01/1975 (Rv. 373428 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI PEREQUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - FORMULAZIONE IMPLICITA - ESTREMI - INDICAZIONE GENERICA DELLE TABELLE SALARIALI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA. *
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI PEREQUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - FORMULAZIONE IMPLICITA - ESTREMI - INDICAZIONE GENERICA DELLE TABELLE SALARIALI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA. *
Qualora il prestatore d'opera lamenti di avere percepito una retribuzione inadeguata e insufficiente, in senso assoluto, rispetto alle mansioni di lavoro concretamente esplicate, chiedendone l'elevazione in misura proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato, e in cio da ritenere chiaramente contenuta, anche se non formulata in maniera espressa, l'invocazione dello strumento perequativo offerto dall'art 36 della Costituzione. Tale implicita portata della domanda di perequazione della retribuzione non e alterata dal fatto che il prestatore d'opera nell'indicare le misure che ritiene adeguate al fine della Determinazione della giusta retribuzione faccia riferimento alle tabelle salariali della contrattazione collettiva di categoria, senza pero porre l'applicazione di quest'ultima come fondamento esclusivo della sua pretesa. (V 3764/71, mass n 355590).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)