Sez. L, Sentenza n. 11822 del 05/08/2003 (Rv. 565663 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Ultima delle quindici dichiarazioni dei redditi utili a individuare i dieci redditi professionali più elevati ex art.2, primo comma, della legge n.576 del 1980 - Identificazione - Criterio - Conseguenze - Computo della base pensionabile.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, l'art. 2, primo comma, della legge 20 settembre 1980 n.576, modificato alla legge 2 maggio 1983 n.175, prevede che l'ultima delle quindici dichiarazioni dei redditi entro le quali individuare i dieci redditi professionali più elevati, la cui media rileva ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, si identifica con quella dell'anno solare nel quale il professionista (con il compimento del sessantacinquesimo anno di età) raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, riferendosi, appunto, tale dichiarazione al reddito dell'anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione; ne consegue, ai sensi dello stesso art.2, che ai fini della individuazione della base pensionabile dell'ex avvocato va escluso il reddito prodotto nell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)