Sez. L, Sentenza n. 9142 del 30/07/1992 (Rv. 478398 - 01)
Avvocato e Procuratore - Previdenza | Ultima delle quindici dichiarazioni dei redditi utili a individuare i dieci redditi professionali più elevati ex art.2, primo comma, della legge n.576 del 1980 - Identificazione - Criterio - Conseguenze - Obbligo di pagamento del contributo nella misura piena per i pensionati ancora nell'esercizio della professione - Decorrenza del relativo quinquennio.
Avvocato e Procuratore - Previdenza
Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20 settembre 1980 n.576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense), modificato dalla legge 2 maggio 1983 n.175, l'ultima delle quindici dichiarazioni dei redditi entro le quali individuare i dieci redditi professionali più elevati, la cui media rileva ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, si identifica con quella dell'anno solare nel quale il professionista (con il compimento del sessantacinquesimo anno di età) il diritto alla pensione di vecchiaia, riferendosi, appunto, tale dichiarazione al reddito dell'anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione; ne consegue, ai sensi dei commi secondo ed ottavo dello stesso art.2, che dall'anno della detta dichiarazione decorre il quinquennio nel quale permane per gli avvocati ed i procuratori pensionati, che tuttavia continuano ad esercitare la professione, l'obbligo del pagamento del contributo nella misura piena, risultando siffatta interpretazione delle norme confermata dall'esame della successiva legge 11 febbraio 1992 n. 141 (concernente modifiche ed integrazioni alla legge 576 del 1980).
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1982 num. 141 art. 1, Legge 11/02/1982 num. 141 art. 4, Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)