Sez. 1, Sentenza n. 2544 del 18/04/1984 (Rv. 434567 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - ALIENAZIONE DEI BENI GRAVATI DA PEGNO A UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DAL CREDITORE - ESISTENZA DI UN PATTO COMMISSORIO - PROVA - INIDONEITÀ.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - ALIENAZIONE DEI BENI GRAVATI DA PEGNO A UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DAL CREDITORE - ESISTENZA DI UN PATTO COMMISSORIO - PROVA - INIDONEITÀ.*
Il fatto che il debitore, verificatosi l'inadempimento, abbia alienato i beni gravati da pegno ad una società controllata dal creditore non manifesta l'esistenza di un patto commissorio né ha, di per sè, l'effetto di eludere il divieto di esso, in Mancanza di prove circa l'esistenza di un'interposizione, fittizia o reale, di persona fra il creditore ed il terzo acquirente, data l'autonomia soggettiva della società compratrice rispetto al socio creditore, il quale non acquista, né in proprio, né per interposta persona, né in Forma diretta né in Forma indiretta, la proprietà delle cose costituite a garanzia del suo credito, realizzandosi con la cessione soltanto un risultato economico favorevole al creditore, quale socio dell'acquirente, ma non un evento giuridicamente apprezzabile per ritenere violato il divieto di trasferire l'oggetto del pegno al creditore stesso, o ad una persona a lui interposta, in seguito al verificarsi della condizione del mancato adempimento di restituire la somma ricevuta in prestito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)