Sez. 2, Sentenza n. 672 del 23/01/1998 (Rv. 511901 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Vendita immobiliare dissimulante un patto commissorio - Acquirente diverso dal mutuante - Prova scritta dell'accordo simulatorio - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA
Se l'alienante di un immobile chiede di accertare l'illiceità della vendita perché dissimulante un patto commissorio con un soggetto diverso dal mutuante, deve provare per iscritto l'interposizione fittizia dell'acquirente, essendo tale forma richiesta a pena di nullità del trasferimento (art. 1350 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)