Sez. L, Sentenza n. 2648 del 07/10/1974 (Rv. 371107 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CHIUSURA DI UNA FILIALE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITA - MOTIVI DELLA CHIUSURA - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CHIUSURA DI UNA FILIALE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITA - MOTIVI DELLA CHIUSURA - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La chiusura della filiale dell'impresa, cui e addetto il lavoratore, costituisce, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966, n 604, giustificato motivo di licenziamento, senza che il giudice possa indagare sulle ragioni del provvedimento di chiusura, poiche esse attengono ad una valutazione di opportunita riservata all'imprenditore e sempre che il dipendente non provi che il detto provvedimento sia stato adottato con il proposito fraudolento di licenziare dipendenti impiegati presso la filiale. (V 2652'74).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)