Sez. L, Sentenza n. 584 del 24/01/1984 (Rv. 432818 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - VEDOVA ULTRASESSANTENNE O INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - REQUISITO DELLA MANCANZA DI GODIMENTO DI UNA PENSIONE A TITOLO PERSONALE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - VEDOVA ULTRASESSANTENNE O INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - REQUISITO DELLA MANCANZA DI GODIMENTO DI UNA PENSIONE A TITOLO PERSONALE - PORTATA.*
Il requisito della Mancanza di godimento di una pensione a titolo personale, al quale il secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) subordina il diritto alla reversibilità della pensione riconosciuto alla vedova ultrasessantenne o inabile al lavoro, deve intendersi come condizione di carattere costante, essendo stabilito sia ai fini della concessione della pensione di reversibilità sia ai fini del mantenimento della medesima. (V 33/75, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)