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Sez. L, Sentenza n. 330 del 24/01/1985 (Rv. 438552 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - VEDOVA ULTRASESSANTENNE O INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - MANCANZA DI GODIMENTO DI UNA PENSIONE A TITOLO PERSONALE - SUCCESSIVO PENSIONAMENTO DIRETTO - REVOCA "EX NUNC" DELLA PENSIONE INDIRETTA - LEGITTIMITÀ - SOPRAVVENIENZA DI TALE EVENTO OSTATIVO IN DATA POSTERIORE ALL'1 GENNAIO 1970 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438552-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - VEDOVA ULTRASESSANTENNE O INABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - MANCANZA DI GODIMENTO DI UNA PENSIONE A TITOLO PERSONALE - SUCCESSIVO PENSIONAMENTO DIRETTO - REVOCA "EX NUNC" DELLA PENSIONE INDIRETTA - LEGITTIMITÀ - SOPRAVVENIENZA DI TALE EVENTO OSTATIVO IN DATA POSTERIORE ALL'1 GENNAIO 1970 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il requisito della Mancanza di godimento di una pensione a titolo personale, al quale il secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) subordina - con norma rimasta operante, ai sensi dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, per l'ipotesi della riversibilità di una pensione avente decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970 - il diritto della vedova ultrasessantenne o inabile al lavoro alla riversibilità della pensione, deve intendersi come condizione di carattere costante, stabilita sia ai fini della concessione della pensione di riversibilità che del mantenimento della medesima, la quale è perciò revocabile, con effetto ex nunc, in caso di successivo pensionamento diretto del coniuge superstite, ancorché tale evento sia posteriore alla detta data dell'1 gennaio 1970. (V 4890/84, mass n 436788; (V 584/84, mass n 432818; (V 6515/82, mass n 424144; (V 4823/82, mass n 422817; (V 4648/82, mass n 421539).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)