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Sez. 1, Sentenza n. 11649 del 11/07/2012 (Rv. 623382 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo di credito privilegiato - Successiva azione del commissario per la revoca della causa di prelazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623382-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore non è consentito revocare la prelazione riconosciuta in sede di formazione dello stato passivo, ostandovi la natura amministrativa del procedimento e della funzione da esso espletata, né potrebbe esercitare tale potere, rimesso invece agli organi del fallimento nella fase di verifica dei crediti, nel caso in cui il procedimento non fosse stato preceduto dalla dichiarazione d'insolvenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)