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Sez. 1, Sentenza n. 17888 del 04/09/2004 (Rv. 576706 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Ammissione al passivo di credito privilegiato - Successiva azione del curatore per la revoca della causa di prelazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576706-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

Al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione (nella specie, pegno) in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 e segg. legge fall. Tale principio manifestamente non contrasta con l'art. 24 Cost. (potendo, semmai, dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 100 legge fall. ove interpretato nel senso che al curatore non sia consentito esperire il rimedio ivi previsto) e trova applicazione anche con riferimento al commissario della procedura di liquidazione coatta amministrativa (quantomeno allorché la dichiarazione dello stato di insolvenza, presupposto dell'azione revocatoria, abbia preceduto la formazione dello stato passivo da parte del commissario), non ostandovi la natura amministrativa, e non giurisdizionale, dello stato passivo formato dal commissario, che del pari produce effetti preclusivi, i quali non derivano dalla natura di tale atto, bensì dalla struttura stessa del procedimento concorsuale in cui si colloca, dalla sua concatenazione con adempimenti successivi da compiersi nel procedimento e dalle esigenze di certezza, stabilità e celerità a ciò inerenti, tanto più che i limiti che, analogamente al curatore, incontra il commissario, si ricollegano, nella specie, anche al generale divieto del "venire contra factum proprium" e si sostanziano nell'impossibilità di agire giudizialmente per far revocare una causa di prelazione in precedenza dallo stesso commissario già riconosciuta nella formazione dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)